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Ex Province Siciliane: 15 Leggi, 7 anni di Commissariamento e nessuna elezione

lentepubblica.it • 21 Febbraio 2020

ex-province-sicilianeL’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il rinvio delle elezioni di secondo livello, per Liberi Consorzi e Città metropolitane, finora fissato al prossimo 19 aprile.


Ex Province Siciliane: l’aula ha esitato favorevolmente il ddl di rinvio con trentuno voti favorevoli, nessuno contrario e due astenuti (i deputati del M5s non hanno partecipato al voto).

La consultazione, adesso, è prevista tra il 15 settembre e il 15 ottobre, mentre saranno prorogati gli incarichi dei commissari.

Dopo sette anni dal proclama dell’allora presidente della Regione, Rosario Crocetta, lanciato in una celebre puntata de “L’Arena” di Giletti sulla Rai, nel quale si annunciava che la Sicilia sarebbe stata la prima regione d’Italia ad abolire le province, arriva l’ennesimo rinvio delle elezioni dei nuovi vertici degli Enti di area vasta.

Ex Province Siciliane: una situazione critica

Malgrado sia trascorso il tempo di un mandato e mezzo, le ex Province continuano, contro ogni regola costituzionale e norma di democrazia, ad essere governate da commissari straordinari.

La prima normativa con la quale si mise mani alla creazione di Liberi Consorzi e Città metropolitane è, infatti, la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante “Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali” (le Province erano, però, già commissariate).

A seguire ci sono state le leggi regionali n. 8/2014, n. 26/2014, n. 15/2015, n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016, n. 2/2017, n. 17/2017, n. 7/2018, n. 16/2018, n. 23/2018 ed 8/2019 ed ora le nuova legge di rinvio.

Una grandinata di norme, sintomo della confusione con la quale si è agito, sulla base di una apodittica volontà di soppressione delle ex Province.

Con la presenza di un intervento poco condivisibile della Corte Costituzionale che ha ritenuto la specialità dello statuto della Regione Sicilia, cedevole rispetto alla legge Delrio, definita norma di grande riforma istituzionale.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.r. n. 15/2015, come modificato dall’art. 1 della L.r. n. 23/2018, sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i Sindaci, dei Comuni appartenenti allo stesso Libero Consorzio, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della legge sono candidabili a Presidente del Libero Consorzio comunale i Sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Le votazioni della prossima primavera

Nella prossima primavera (24 maggio) andranno a votare – per scegliere i Sindaci e rinnovare le assemblee consiliari – 750 mila elettori, in decine di Comuni.

Senza il rinvio non avrebbero potuto candidarsi a Presidente del Libero Consorzio

  • otto sindaci del Libero Consorzio di Agrigento (Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana),
  • quattro di quello di Caltanissetta (Bompensiere, Mussomeli, Serradifalco e Villalba),
  • sei di Enna (Enna, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe),
  • Ispica nel Libero Consorzio di Ragusa,
  • Augusta e Floridia nel Libero Consorzio di Siracusa
  • nonché Campobello di Mazara, Gibellina e Marsala nel Libero Consorzio di Trapani.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.r. n. 15/2015, come modificata dall’art. 7 della L.r. n. 23/2018, “La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano”.

I consiglieri dei Comuni che andranno ad elezioni il prossimo 24 maggio, potevano, quindi, essere eletti nel Consiglio del Libero Consorzio ma rischiavano di decadere, se non rieletti, il mese successivo.

Un rischio che sarebbe stato corso anche dai consiglieri dei Comuni che compongono le Città metropolitane e, quindi, di

  • Catania (Bronte, Maniace, Mascali, Milo, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni e Tremestieri Etneo),
  • Messina (Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malvagna, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Savoca),
  • e di Palermo (Aliminusa, Caltavuturo, Carini, Godrano, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Partinico, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Trabia  e Villabate).

Cosa succede adesso?

Adesso, grazie al rinvio, i Comuni interessati dalle amministrative della prossima primavera potranno vedere i loro amministratori locali ricoprire incarichi negli enti di area vasta.

I consiglieri eletti nei Liberi Consorzi e nelle Città metropolitane avranno la garanzia di restare in carica almeno qualche mese, mentre i Sindaci in scadenza non subiranno la beffa della preclusione a candidarsi, solo per pochi giorni.

Le disposizioni della legge Delrio (L. 56/2014) ed il loro forzato recepimento in Sicilia restano una brutta disciplina, ma almeno i loro effetti negativi sono stati attenuati da questo rinvio.

Sicuramente sarebbe preferibile che almeno il presidente delle ex province fosse eletto a suffragio universale e si occupasse, a tempo pieno e per un intero mandato, della gestione dell’ente di area vasta.

 

Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna
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